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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49 (in G.U. 12/03/2001, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  28-7-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Ammasso pubblico per le
proteine animali a basso rischio).
1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
((fino al 31 dicembre 2001))
. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.
3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.
4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.
5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.
6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.