stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96

Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
nascondi
  • Articoli
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • 4
  • 5
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo II
    Esercizio permanente della professione di avvocato
    con il titolo professionale di origine
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • 10
  • 11
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo III
    Integrazione nella professione di avvocato
  • 12
  • 13
  • 14
  • orig.
  • 15
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo I
    Della società tra avvocati
  • 16
  • 17
  • 18
  • orig.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo II
    Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo I
    Dell'esercizio in forma associata
  • 34
  • Esercizio della professione in forma associata
    o
    societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo
    II
    Dell'esercizio
    in forma societaria
  • 35
  • orig.
  • 36
  • orig.
  • 37
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo III
    Disposizioni transitorie e finali
  • 38
Testo in vigore dal:  25-11-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((Qualifica professionale))
((
1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

avocat/advocaat (Belgio);

АДВОКАТ (Bulgaria);
advokat (Repubblica ceca);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγoρος (Grecia);

abogado-advocat-avogado-abokatu (Spagna);

avocat (Francia);

odvjetnik/odvjetnica (Croazia);

barrister-solicitor (Irlanda);

δικηγoρος (Cipro);

zvêrinâts/advokâts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

avocat (Lussemburgo);

ügyved (Ungheria);

advocaat (Paesi Bassi);

rechtsanwalt (Austria);

adwokat/radca prawny (Polonia);

advogado (Portogallo);

avocat (Romania);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokat/komerčný pravnik (Slovacchia);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)
))