DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 163 
           (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 
 
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio  entro
il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  la   gestione   finanziaria
dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della
contabilita' finanziaria riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la
gestione provvisoria.Nel corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della
gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti   di
competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per  l'esercizio
cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano
i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al  31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  competenza  al
netto del fondo pluriennale vincolato. 
 
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia  approvato  entro
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o
il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, e' consentita esclusivamente  una  gestione  provvisoria
nei limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo
bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la  gestione
provvisoria.  Nel  corso  della  gestione  provvisoria  l'ente   puo'
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  certi  e
gravi all'ente. Nel corso  della  gestione  provvisoria  l'ente  puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento  delle  obbligazioni  gia'
assunte,    delle    obbligazioni    derivanti    da    provvedimenti
giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui  passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare  che  siano  arrecati  danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. 
 
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il  termine  di  approvazione  del  bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di  motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e'  consentito  il
ricorso all'indebitamento e gli enti  possono  impegnare  solo  spese
correnti, le eventuali spese  correlate  riguardanti  le  partite  di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri  interventi  di  somma
urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  e'  consentito  il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. ((122)) 
 
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104. 
 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti  possono  impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al  comma  3,
per importi non superiori ad un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del
secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate  negli   esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese: 
    a) tassativamente regolate dalla legge; 
    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
    c)  a  carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il
mantenimento del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104. 
 
7.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,   sono   consentite   le
variazioni di bilancio previste  dall'art.  187,  comma  3-quinquies,
quelle riguardanti le variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato,
quelle necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono
esigibili,  di  obbligazioni  riguardanti  entrate   vincolate   gia'
assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la  spesa  e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle  spese  gia'
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della  gestione  dei
dodicesimi. (83) 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con  l'art.  3,  comma
5-septiesdecies) che "Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
autorizzato per gli  enti  locali  l'esercizio  provvisorio  fino  al
termine di cui al comma 5-sexiesdecies".