DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 243-quater. 
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e  controllo
                     sulla relativa attuazione) 
 
  1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti, nonche' alla  Commissione  di  cui  all'articolo  155,  la
quale,  entro  il  termine  di  sessanta   giorni   dalla   data   di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla
base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della
Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria,  la  Commissione  redige
una relazione finale, con gli eventuali allegati,  che  e'  trasmessa
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.((112)) 
  2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
Stato.((112)) 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di  controllo,  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal  deposito  del  ricorso.  Fino  alla  scadenza  del  termine  per
impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del  ricorso,  sino  alla
relativa decisione, le procedure esecutive intraprese  nei  confronti
dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in
unico grado, nell'esercizio della medesima  giurisdizione  esclusiva,
sui ricorsi  avverso  i  provvedimenti  di  ammissione  al  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.((112)) 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e
alla competente  Sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  entro
quindici giorni successivi alla scadenza  di  ciascun  semestre,  una
relazione sullo stato di attuazione del piano  e  sul  raggiungimento
degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il
31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del  piano,  una
relazione finale sulla  completa  attuazione  dello  stesso  e  sugli
obiettivi di riequilibrio raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto. (92) 
  7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione  del  piano,  dovesse
emergere, in sede di monitoraggio, un grado di  raggiungimento  degli
obiettivi  intermedi  superiore  rispetto  a  quello   previsto,   e'
riconosciuta  all'ente   locale   la   facolta'   di   proporre   una
rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  della
durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere
positivo dell'organo di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di  cui  al  comma
7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano  di  riequilibrio
approvato, in funzione della minore durata dello stesso.  Restano  in
ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di  revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6. 
                                                                 (97) 
 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto  (con  l'art.  5,  comm
11-septies) che "Nelle more del termine di cui al primo  periodo  del
presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura,  non
si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con sospensione  delle  procedure  eventualmente
avviate in esecuzione del medesimo". 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
849) che i termini previsti dal  presente  articolo  sono  ridotti  a
meta'. 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020".