DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 187 
         Composizione del risultato di amministrazione (83) 
 
  1. Il risultato di amministrazione e'  distinto  in  fondi  liberi,
fondi  vincolati,  fondi  destinati   agli   investimenti   e   fondi
accantonati. I fondi  destinati  agli  investimenti  sono  costituiti
dalle entrate in c/capitale senza vincoli di  specifica  destinazione
non spese, e sono utilizzabili con  provvedimento  di  variazione  di
bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del   rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per
le entrate in conto capitale che hanno dato luogo  ad  accantonamento
al fondo crediti di dubbia  e  difficile  esazione  e'  sospeso,  per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
stesse. I trasferimenti in  conto  capitale  non  sono  destinati  al
finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati  dal
debito e dalle entrate in conto capitale destinate  al  finanziamento
degli   investimenti.   I   fondi   accantonati    comprendono    gli
accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia
esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente  a  comprendere   le   quote   vincolate,   destinate   e
accantonate,  l'ente  e'  in  disavanzo  di   amministrazione.   Tale
disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio  del
bilancio di previsione secondo le modalita' previste  dall'art.  188.
(83) 
  2. La quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai  sensi
del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento  di  variazione
di bilancio, per le  finalita'  di  seguito  indicate  in  ordine  di
priorita': 
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
    b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non  possa  provvedersi
con mezzi ordinari; 
    c) per il finanziamento di spese di investimento; 
    d) per il finanziamento delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
    e) per l'estinzione  anticipata  dei  prestiti.  Resta  salva  la
facolta'  di   impiegare   l'eventuale   quota   del   risultato   di
amministrazione  "svincolata",  in  occasione  dell'approvazione  del
rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo
della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita',  per  finanziare  lo  stanziamento
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel  bilancio  di
previsione dell'esercizio successivo a quello cui  il  rendiconto  si
riferisce. ((Nelle operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,
qualora l'ente non  disponga  di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota  pari  al  100
per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',  puo'  ricorrere
all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato  a  investimenti  solo  a
condizione che garantisca, comunque, un pari livello di  investimenti
aggiuntivi)). (83) 
  3.  Le  quote  del  risultato  presunto  derivanti   dall'esercizio
precedente,  costituite  da  accantonamenti  risultanti   dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi  vincolati  possono  essere
utilizzate   per   le   finalita'   cui    sono    destinate    prima
dell'approvazione del  conto  consuntivo  dell'esercizio  precedente,
attraverso l'iscrizione di tali risorse,  come  posta  a  se'  stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di  previsione  o  con
provvedimento di  variazione  al  bilancio.  L'utilizzo  della  quota
vincolata  o  accantonata  del  risultato   di   amministrazione   e'
consentito, sulla base di una  relazione  documentata  del  dirigente
competente, anche in caso di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente
per garantire la prosecuzione  o  l'avvio  di  attivita'  soggette  a
termini o scadenza, la cui mancata  attuazione  determinerebbe  danno
per l'ente, secondo le modalita' individuate  al  comma  3-quinquies.
(83) 
  3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato  non  puo'  essere
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e  222,  fatto  salvo  l'utilizzo  per  i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. 
  3-ter.   Costituiscono   quota   vincolata   del    risultato    di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie  di
bilancio: 
    a) nei casi in cui la legge o i  principi  contabili  generali  e
applicati  individuano   un   vincolo   di   specifica   destinazione
dell'entrata alla spesa; 
    b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
    c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per  una
specifica destinazione determinata; 
    d) derivanti  da  entrate  accertate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, cui l'amministrazione  ha  formalmente  attribuito
una specifica destinazione. E' possibile  attribuire  un  vincolo  di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se  l'ente  non  ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio, compresi quelli di  cui  all'art.  193.  L'indicazione  del
vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e
difficile esazione e'  sospeso,  per  l'importo  dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse. (83) 
  3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate  del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro  il
31 gennaio la Giunta verifica l'importo  delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto sulla base di un  preconsuntivo
relativo  alle  entrate   e   alle   spese   vincolate   ed   approva
l'aggiornamento  dell'allegato  al  bilancio  di  previsione  di  cui
all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota  vincolata  del
risultato  di  amministrazione   presunto   e'   inferiore   rispetto
all'importo applicato al  bilancio  di  previsione,  l'ente  provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di  bilancio  che  adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. (83) 
  3-quinquies.   Le   variazioni   di   bilancio   che,   in   attesa
dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al   bilancio   quote
vincolate  o  accantonate  del  risultato  di  amministrazione,  sono
effettuate solo dopo  l'approvazione  del  prospetto  aggiornato  del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di
economie   di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di   bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere  disposte  dai  dirigenti  se  previsto  dal  regolamento   di
contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In
caso di esercizio provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza
della Giunta. (83) 
  3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante  dall'esercizio
precedente  costituite  dagli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio   precedente   possono   essere    utilizzate    prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di  variazione  al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater  e  l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma  3,
lettera a), del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte  le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle  entrate
e alle spese vincolate. (83) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con L. 28 maggio 2004,  n.
140, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga  all'articolo
187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  per
l'anno 2004, i comuni con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  che
abbiano avuto una  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  di  parte
corrente superiore al 10 per  cento  di  quelli  assegnati  nell'anno
2003, senza che nel computo siano comprese le  somme  attribuite  per
conguagli  di  esercizi  precedenti,  hanno  facolta'  di   applicare
l'avanzo di amministrazione  presunto  dell'esercizio  precedente  in
sede di predisposizione del bilancio di previsione per  l'anno  2004.
Per tali fondi si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3,
secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".