DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
      Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  definiti a marginalita'
economica  i  giacimenti  per  i  quali,  sulla base delle tecnologie
disponibili  e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per
la  messa  in  produzione,  ovvero  la  coltivazione  delle  code  di
produzione  risultino di economicita' critica e fortemente dipendente
dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
  2.  I  titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle
quali  sono  presenti  giacimenti  marginali per i quali lo sviluppo,
come  previsto  all'atto  del  conferimento  della  concessione,  non
risulta  possibile  per la loro intervenuta marginalita' economica, o
per  i  quali  e'  possibile,  con  l'effettuazione  di  investimenti
addizionali,  ottenere  un aumento delle riserve producibili, possono
presentare    al    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti
il  riconoscimento  di  marginalita'.  L'istanza  e' corredata da una
dettagliata   relazione   tecnico-economica   contenente  i  seguenti
elementi:
    a)  programma  delle  opere  necessarie  a rendere economicamente
attuabile  lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei
relativi investimenti;
    b)  piano  economico  e finanziario degli investimenti, corredato
dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione
delle aliquote di prodotto;
    c)  ulteriore  quota percentuale degli investimenti deducibile ai
fini  fiscali,  oltre  a  quella  del  loro  ammortamento,  che rende
economico il progetto;
    d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
  3.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce
con   atto  motivato  la  qualifica  di  marginalita'  economica  del
giacimento,  approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2
in  funzione  del  prezzo  di  vendita  degli  idrocarburi prodotti e
stabilisce  il  termine  per  l'inizio  dei  lavori,  il  cui mancato
rispetto  fa  decadere  dal  diritto  ad applicare l'incremento degli
ammortamenti.
  4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con
gli  utili  corrispondenti  all'ulteriore importo deducibile al sensi
del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
  5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3,
applicano  direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai
propri  bilanci,  secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni
nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del
20% a quello posto a base del calcolo approvato.
  6.  Il  Ministero  delle finanze vigila sulla corretta applicazione
dell'agevolazione da parte dei concessionari. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L.
6  agosto  2008,  n.  133  ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che e'
abrogata  ogni  incentivazione  sancita  dal  presente articolo per i
giacimenti marginali.