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DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2000, n. 103

Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/5/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 2

1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finchè gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia.
I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati
((all'intera retribuzione))
.
((2))
3-bis. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti.
4. È fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la possibilità di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tale caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono più applicabili le norme di cui all'accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'articolo 160 del predetto decreto.
5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
7. È fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che la presente modifica decorre dal 1 aprile 2018.