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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-2000

Art. 7

1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:
"Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.
La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio aRoma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione.
Art. 106-bis (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attività da lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio.
La relazione prevista nel precedente comma è redatta:
a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;
b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;
c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa;
d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il servizio è prestato.
Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione è redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa.
La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilità affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore".