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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
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Testo in vigore dal:  29-11-2006
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Art. 73

(Gestione e fasi del cambiamento)
1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.
((31))
2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.
5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche.
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dal comma 1 del presente articolo, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi