DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 29-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 73
                  (Gestione e fasi del cambiamento)

  1.  Con  decreto  ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze   del   ministro   delle  finanze,  un'apposita  struttura
interdisciplinare    di    elevata   qualificazione   scientifica   e
professionale.  La  struttura  collabora  con  il ministro al fine di
curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno
funzionamento  del  regime  di gestione previsto dal presente decreto
legislativo.  Alle  relative  spese  si provvede con gli stanziamenti
ordinari  dello  stato  di previsione della spesa del ministero delle
finanze  e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato. Quando vengono trattate questioni
riguardanti  le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni
della  struttura  di cui al presente comma partecipano, senza oneri a
carico   del   bilancio   dello  Stato,  i  direttori  delle  agenzie
interessate. ((31))
    2.  Il  ministro  delle  finanze  provvede  con  propri decreti a
definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.
    3.  Entro  il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i
comitati  direttivi  di  ciascuna  agenzia.  Con  propri  decreti  il
ministro   delle   finanze   approva  gli  statuti  provvisori  e  le
disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
  4.  Il  ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle
quali   le  funzioni  svolte  dal  ministero,  secondo  l'ordinamento
vigente,  vengono  esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni
cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.
  5.  Il  ministro  delle  finanze dispone con decreto in ordine alle
assegnazioni di beni e personale afferenti alle attivita' di ciascuna
agenzia.
  6.  I termini di cui al presente articolo possono essere modificati
con decreto del ministro delle finanze.
  7.  Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58,
comma  3,  sono  abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla
disciplina     degli    uffici    dell'amministrazione    finanziaria
incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e,
in  particolare  quelle  del  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.
2258  e  successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo
26  aprile  1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della
legge  29  ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche
degli  articoli,  da  9  a  12  della  legge  24 aprile 1980, n.146 e
successive integrazioni e modifiche.
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AGGIORNAMENTO (31)
  Il  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che
al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti  dal funzionamento degli
organismi  collegiali  la  struttura  interdisciplinare  prevista dal
comma  1  del  presente  articolo,  il  comitato di coordinamento del
Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo
strategico  della  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle finanze
nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.