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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1

Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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Art. 2

1. Ai fini della costituzione della società Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o più direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.
2. Al capitale sociale iniziale della società Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla società.
3. Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della società Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità.
4. Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla società Sviluppo Italia.
5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali
((. . .))
interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società. Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Statoregioniautonomie locali.
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6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento
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6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 464) che "All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse".