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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1

Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  16-1-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali è stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.
((Per lo svolgimento))
delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.
((
2. La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.
))
3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
((
4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonché la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.
))
((
4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.
))
5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.