DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 251

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1999
Testo in vigore dal: 2-10-1999
                              Art. 14.
  1.  Presso ogni  camera di  commercio e'  tenuto il  registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
  a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti,
verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  b) coloro che fabbricano od  importano oggetti contenenti i metalli
di cui alla lettera a).
  2. Per  ottenere l'iscrizione al  registro di  cui al comma  1, gli
interessati presentano  domanda alla  camera di  commercio competente
per  territorio in  cui hanno  sede legale  ed uniscono  alla domanda
stessa  copia della  licenza  rilasciata  dall'autorita' di  pubblica
sicurezza, ai sensi dell'articolo 127  del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza,  approvato con regio  decreto 18 giugno  1931, n.
773, e successive modifiche.
  3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo
16, la licenza di cui al comma 2 non e' richiesta per coloro che sono
iscritti all'albo delle imprese artigiane.
  4.  Il registro  di cui  al  comma 1,  e' aggiornato  a cura  della
competente camera di  commercio e puo' essere consultato  su tutto il
territorio nazionale  dalla pubblica amministrazione,  anche mediante
tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico.
           Note all'art. 14:
            -  Per  il    regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, vedi
          note all'art.  12. L'art. 127 cosi' recita:
            "127 (art. 128 testo unico   1926). -  I  fabbricanti,  i
          commercianti,  i   mediatori   di oggetti  preziosi,  hanno
          l'obbligo di  munirsi  di licenza del questore.
            Chi  domanda   la   licenza    deve   provare    d'essere
          iscritto,    per l'industria   o il   commercio  di oggetti
          preziosi,  nei ruoli  della imposta di ricchezza  mobile ed
          in quelli delle tasse   di  esercizio  e  rivendita  ovvero
          deve dimostrare il motivo  della mancata iscrizione in tali
          ruoli.
            La  licenza dura  fino al  31 dicembre  dell'anno in  cui
          e'  stata rilasciata.
            Essa    e'   valida per  tutti  gli  esercizi  di vendita
          di  oggetti preziosi appartenenti  alla medesima  persona o
          alla   medesima ditta, anche se  si  trovino  in  localita'
          diverse.
            L'obbligo     della   licenza    spetta,  oltreche'    ai
          commercianti,  fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,   che
          intendono  fare  commercio,  nel  territorio   dello Stato,
          degli oggetti   preziosi da   essi  importati,  anche    ai
          loro   agenti,   rappresentanti,  commessi   viaggiatori  e
          piazzisti.  Questi   debbono  provare   la  loro   qualita'
          mediante  certificato  rilasciato  dall'autorita'  politica
          del  luogo  ove  ha  sede  la ditta, vistato dall'autorita'
          consolare italiana.
            - Per il decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112, vedi
          note alle premesse. L'art. 16 cosi' recita:
            "Art. 16 (Abrogazioni).  - 1. All'art. 127, comma  primo,
          del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica    sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,    e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono soppresse le
          parole:  "i cesellatori, gli orafi,   gli  incastratori  di
          pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
            2.  E'  abrogato    l'art.  111  del predetto testo unico
          delle leggi di pubblica sicurezza.    Sono  abrogati    gli
          articoli  197,  198 e  199 del regolamento per l'esecuzione
          del  testo    unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato   con   regio  decreto 6  maggio  1940,  n.  635.
          Nell'art. 243,   comma primo,    del  medesimo  regolamento
          approvato  con regio   decreto   n.   635   del  1940  sono
          soppresse  le  parole:  "ai cesellatori, agli  orafi,  agli
          incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie
          od arti affini".
            3.  E'    abrogato l'art. 3 del   decreto-legge 31 luglio
          1987  n. 318, convertito, con  modificazioni, dalla   legge
          3    ottobre  1987    n.  399.   Sono, inoltre, abrogati il
          decreto   ministeriale 28 novembre 1989,  n.    453,  e  il
          decreto ministeriale 2  febbraio 1994, n. 285, del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            4.  E'  abrogato  l'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n.
          443.