stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 113

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999
nascondi
Testo in vigore dal:  12-5-1999

Art. 6

1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;".
2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "degli stranieri".
3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "otto" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia e giustizia,".
4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
" f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".
5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:
"gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:
"4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentantive operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI), e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per la materia ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonome locali".