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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 113

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999
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Testo in vigore dal: 12-5-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  47, comma  2, della  legge 6  marzo 1998,  n. 40,
recante  delega al  Governo per  l'emanazione di  uno o  piu' decreti
legislativi  recanti le  disposizioni  correttive  che si  dimostrino
necessarie per realizzare pienamente  i principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n 400;
  Visto il  testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 febbraio 1999;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei
Ministri  per   la  solidarieta'  sociale,  degli   affari  esteri  e
dell'interno, di concerto  con i Ministri del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e di grazia e giustizia;
                               E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione  e   norme   sulla  condizione   dello
straniero, approvato con decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  "6-bis.  Fermi restando  i  trattamenti dei  dati  previsti per  il
perseguimento  delle proprie  finalita'  istituzionali, il  Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del  Sistema statistico nazionale e
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  le
attivita'  di  raccolta  di  dati  a  fini  statistici  sul  fenomeno
dell'immigrazione   extracomunitaria    per   tutte    le   pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si    riporta il testo  degli articoli  76 e 87  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice    il   "referendum"     popolare     nei     casi
          previsti   dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  1'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si    riporta  il testo dell'art.   47, comma 2, della
          legge 6 marzo 1998, n.  40 (Disciplina  dell'immigrazione e
          norme  sulla condizione dello straniero):
            "2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro  il
          termine  di due anni dalla data di entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti  legislativi recanti  le
          disposizioni correttive  che si dimostrino  necessarie  per
          realizzare  pienamente  i principi  della presente  legge o
          per  assicurarne la  migliore  attuazione. Con  le medesime
          modalita'      saranno  inoltre     armonizzate  con     le
          disposizioni della presente  legge le altre    disposizioni
          di   legge    riguardanti  la  condizione  giuridica  dello
          straniero".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".
            - Il decreto legislativo 25 luglio  1998, n.  286  (Testo
          unico  delle disposizioni  concernenti la  disciplina della
          immigrazione e  norme sulla  condizione dello   straniero),
          e'    pubblicato  nel   supplemento ordinario n. 139/L alla
          Gazzetta Ufficiale  - serie generale - del 18 agosto 1998.
           Nota all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legisaltivo
          25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle  note
          alle   premesse),  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo:
            "Art. 3  (Politiche migratorie). -  1. Il Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i  Ministri interessati, il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del    lavoro,   la
          Conferenza  permanente    per i rapporti tra  lo Stato,  le
          regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di Bolzano,
          la  Conferenza  Statocitta' e  autonomie locali, gli enti e
          le   associazioni      nazionali   maggiormente      attivi
          nell'assistenza   e nell' integrazione degli immigrati e le
          organizzazioni dei lavoratori  e  dei  datori  di    lavoro
          maggiormente      rappresentative  sul    piano  nazionale,
          predispone   ogni tre   anni il    documento  programmatico
          relativo   alla  politica     dell'immigrazione  e    degli
          stranieri  nel territorio  dello Stato, che   e'  approvato
          dal  Governo  e    trasmesso al   Parlamento. Le competenti
          Commissioni  parlamentari esprimono  il loro  parere  entro
          trenta    giorni    dal    ricevimento      del   documento
          programmatico.  Il documento  programmatico   e'   emanato,
          tenendo   conto   dei  pareri ricevuti,  con   decreto  del
          Presidente  della   Repubblica  ed   e' pubblicato    nella
          Gazzetta    Ufficiale  della    Repubblica  italiana.    Il
          Ministro     dell'interno   presenta      annualmente    al
          Parlamento    una relazione    sui   risultati    raggiunti
          attraverso     i   provvedimenti  attuativi  del  documento
          programmatico.
            2.  Il  documento  programmatico  indica  le azioni e gli
          interventi che lo Stato italiano,   anche  in  cooperazione
          con  gli   altri Stati membri dell'Unione  europea, con  le
          organizzazioni    internazionali,  con     le   istituzioni
          comunitarie  e   con   organizzazioni  non governative,  si
          propone di  svolgere in   materia di   immigrazione,  anche
          mediante la conclusione di accordi  con i Paesi di origine.
          Esso indica altresi' le  misure  di carattere  economico  e
          sociale  nei   confronti   degli stranieri soggiornanti nel
          territorio   dello Stato, nelle  materie  che  non  debbono
          essere disciplinate con legge.
            3.    Il    documento    individua    inoltre i   criteri
          generali  per  la definizione  dei   flussi   di   ingresso
          nel    territorio   dello   Stato, delinea  gli  interventi
          pubblici  volti   a   favorire   le   relazioni  familiari,
          l'inserimento  sociale   e  l'integrazione culturale  degli
          stranieri  residenti  in  Italia,  nel     rispetto   delle
          diversita'  e  delle identita'   culturali  delle  persone,
          purche'  non  confliggenti  con l'ordinamento giuridico,  e
          prevede    ogni  possibile  strumento    per  un   positivo
          reinserimento nei Paesi di origine.
            4.    Con   uno   o   piu'   decreti del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, sentiti i Ministri  interessati  e
          le  competenti  Commissioni  parlamentari,    sono definite
          annualmente, sulla    base  dei    criteri  e  delle  altre
          indicazioni    del documento programmatico di  cui al comma
          1, le   quote  massime  di    stranieri  da  ammettere  nel
          territorio  dello Stato,   per  lavoro  subordinato,  anche
          per   esigenze   di   carattere stagionale,  e  per  lavoro
          autonomo,  tenuto  conto  dei ricongiungimenti familiari  e
          delle  misure di   protezione   temporanea    eventualmente
          disposte    a   norma dell'art.  20.  I  visti  di ingresso
          per  lavoro subordinato, anche stagionale, e    per  lavoro
          autonomo  sono rilasciati entro  il   limite  delle   quote
          predette.    In  caso    di   mancata pubblicazione     dei
          decreti      di      programmazione        annuale,      la
          determinazione    delle  quote     e'  disciplinata      in
          conformita'  con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del
          presente testo unico nell'anno precedente.
            5.    Nell'ambito   delle   rispettive    attribuzioni  e
          dotazioni  di bilancio, le regioni,  le province, i  comuni
          e   gli     altri  enti  locali  adottano  i  provvedimenti
          concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di   rimuovere
          gli    ostacoli   che    di   fatto  impediscono  il  pieno
          riconoscimento    dei    diritti    e    degli    interessi
          riconosciuti  agli stranieri  nel territorio  dello  Stato,
          con   particolare riguardo  a quelle inerenti all'alloggio,
          alla lingua, all'integrazione  sociale,  nel  rispetto  dei
          diritti fondamentali della persona umana.
            6.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei
          Ministri,  da adottare   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'interno,    si   provvede all'istituzione di  consigli
          territoriali   per   l'immigrazione,      in   cui    siano
          rappresentati  le  competenti  amministrazioni locali dello
          Stato, la regione,   gli  enti  locali,    gli  enti  e  le
          associazioni  localmente  attivi     nel     soccorso     e
          nell'assistenza   agli   immigrati,   le organizzazioni dei
          lavoratori e dei  datori di lavoro, con compiti di  analisi
          delle esigenze e di  promozione degli interventi da attuare
          a livello locale.
            6-bis.    Fermi    restando  i   trattamenti   dei   dati
          previsti  per  il perseguimento  delle proprie    finalita'
          istituzionali,   il      Ministero   dell'interno  espleta,
          nell'ambito del    Sistema  statistico  nazionale  e  senza
          oneri   aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
          le attivita'  di  raccolta  di  dati  a   fini   statistici
          sul   fenomeno dell'immigrazione    extracomunitaria    per
          tutte     le    pubbliche amministrazioni interessate  alle
          politiche migratorie.
            7.  Nella  prima  applicazione   delle  disposizioni  del
          presente  articolo,  il  documento  programmatico di cui al
          comma 1 e' predisposto entro novanta  giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della    legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
          stesso  documento indica la data entro cui sono adottati  i
          decreti di cui al comma 4.
            8.    Lo schema   del documento  programmatico di  cui al
          comma  7     e'  trasmesso     al       Parlamento      per
          l'acquisizione  del   parere  delle Commissioni  competenti
          per    materia,  che    si esprimono   entro trenta giorni.
          Decorso tale  termine,  il  decreto  e'  emanato  anche  in
          mancanza del parere".