DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.
                    Rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite

  1.  Se  le  somme  iscritte  a  ruolo,  pagate  dal  debitore, sono
riconosciute  indebite,  l'ente creditore incarica dell'effettuazione
del  rimborso  il  concessionario,  che  ((,  entro trenta giorni dal
ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente
diritto,  invitandolo  a  presentarsi  presso  i propri sportelli per
ritirare  il  rimborso  ovvero  ad  indicare  che  intende  riceverlo
mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
  1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma
1, provvedendo al pagamento:
    a)  immediatamente,  in caso di presentazione dell'avente diritto
presso i propri sportelli;
    b)  entro  dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
in  caso  di  scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le
somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.))
  2.   L'ente   creditore  restituisce  al  concessionario  le  somme
anticipate  ai  sensi  del  comma  1, corrispondendo sulle stesse gli
interessi  legali  a  decorrere  dal  giorno  dell'effettuazione  del
rimborso al debitore.
  3.  Le  modalita'  di  esecuzione dei rimborsi e di restituzione al
concessionario  delle somme anticipate sono stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  4.  Se  le  somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima
del  pagamento  del  contribuente,  si  rettifica  il  ruolo  secondo
modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3.
  5.  Gli  enti  creditori  diversi  dallo Stato possono, con proprio
provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle
previste dai commi da 1 a 4.