DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22
            Termini di riversamento delle somme riscosse

  1.  Il  concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse
entro  il  decimo  giorno  successivo  alla riscossione. Per le somme
riscosse  attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero
delle  finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e
da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno
successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
  (( 1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro  rispetto  a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli  una  comunicazione  delle  modalita'  di restituzione
dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi  dalla  notificazione  senza  che
l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento,  l'agente  della  riscossione  riversa  le somme eccedenti
all'ente  creditore  ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne'
facilmente  identificabile,  all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione  di  una  quota  pari  al  15  per cento, che affluisce ad
apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e' effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
  1-ter.  La  restituzione  ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo   17,   comma   7-ter,   trattenute  dall'agente  della
riscossione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per la
notificazione.
  1-quater.  Resta  fermo  il  diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al  comma  1-bis  all'ente  creditore  ovvero  allo Stato. In caso di
richiesta  allo  Stato,  le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate  dalla  contabilita'  speciale  prevista  dal comma 1-bis e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze )).
  2.  Per  le  somme  versate  con  mezzi  diversi  dal  contante  la
decorrenza  dei  termini  di  riversamento  di  cui  al  comma  1  e'
determinata  con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
  3.  Il  comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, e' abrogato.