DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 23-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; 
       r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148) 
 
  1. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di  lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato  per  motivi  di
studio e formazione puo' essere convertito, al di fuori  delle  quote
di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza,  e
previa stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  ovvero  previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26, in permesso di  soggiorno  per  motivi  di
lavoro ((...)). 
  1-bis. Sono convertibili in permesso di  soggiorno  per  motivi  di
lavoro,  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,  i  seguenti  permessi  di
soggiorno: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50; 
    c)  permesso  di  soggiorno  per  residenza  elettiva,   di   cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o  dello
stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  ad
eccezione dei  casi  in  cui  lo  straniero  era  precedentemente  in
possesso di un permesso per richiesta di asilo; 
    e)  permesso  di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
    f) permesso di soggiorno per lavoro di  tipo  artistico,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 
    g)  permesso  di  soggiorno  per   motivi   religiosi,   di   cui
all'articolo 5, comma 2; 
    h) permesso  di  soggiorno  per  assistenza  di  minori,  di  cui
all'articolo 31, comma 3. 
    h-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. 
  2.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive e ricreative a carattere temporaneo ,  per  quelli  inerenti
all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35  e  per
quelli  attinenti  alle  prestazioni  scolastiche   obbligatorie,   i
documenti inerenti al soggiorno  di  cui  all'articolo  5,  comma  8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica  amministrazione  ai
fini del rilascio di licenze,  autorizzazioni,  iscrizioni  ed  altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 
  3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e  agenti  di
pubblica  sicurezza,  non  ottempera,  senza   giustificato   motivo,
all'ordine di esibizione del  passaporto  o  di  altro  documento  di
identificazione e del permesso di  soggiorno  o  di  altro  documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e'  punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000. 
  4. Qualora vi sia motivo  di  dubitare  della  idenlita'  personale
dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici  e
segnaletici. 
  5. Per le  verifiche  previste  dal  presente  testo  unico  o  dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza,  quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilita' di un reddito  da  lavoro  o  da  altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato. 
  6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare agli stranieri il soggiorno in  comuni  o  in  localita'  che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto  e'
comunicato  agli  stranieri  per  mezzo  della  autorita'  locale  di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica. 
  7.  Le  iscrizioni  e  variazioni   anagrafiche   dello   straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate  alle  medesime  condizioni
dei cittadini italiani con le modalita' previste dal  regolamento  di
attuazione. In ogni caso  la  dimora  dello  straniero  si  considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso  un  centro  di  accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente. 
  8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che  soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al  questore  competente
per territorio, entro i  quindici  giorni  successivi,  le  eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale. 
  9. Il documento di identificazione per stranieri e'  rilasciato  su
modello  conforme  al  tipo  approvato  con  decreto   del   Ministro
dell'interno. Esso non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo  che  sia
diversamente   disposto   dalle   convenzioni   o    dagli    accordi
internazionali. 
  10. Contro i provvedimenti di cui  agli  articoli  4-ter,  5  e  al
presente articolo e'  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale competente.