DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                 Requisiti di accesso all'attivita' 
 
  1. Ai sensi  del  presente  decreto  l'attivita'  commerciale  puo'
essere esercitata con riferimento ai seguenti  settori  merceologici:
alimentare e non alimentare. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 
  3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e'  effettuato
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688  del  codice
di procedura penale, dall'articolo 10 della  legge  4  gennaio  1968,
n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 
  6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
  7. Le regioni  stabiliscono  le  modalita'  di  organizzazione,  la
durata e le materie del  corso  professionale  di  cui  al  comma  5,
lettera  a),  garantendone  l'effettuazione  anche  tramite  rapporti
convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in
via  prioritaria  le   camere   di   commercio,   le   organizzazioni
imprenditoriali del commercio piu'  rappresentative  e  gli  enti  da
queste costituiti. 
  8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire
l'apprendimento  delle  disposizioni  relative  alla   salute,   alla
sicurezza  e  all'informazione  del  consumatore.  Prevede   altresi'
materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla  conservazione,
manipolazione  e  trasformazione  degli  alimenti,  sia  freschi  che
conservati. 
  9. Le regioni  stabiliscono  le  modalita'  di  organizzazione,  la
durata e le  materie,  con  particolare  riferimento  alle  normative
relative all'ambiente, alla sicurezza e alla  tutela  e  informazione
dei consumatori, oggetto di corsi  di  aggiornamento  finalizzati  ad
elevare il livello professionale o  riqualificare  gli  operatori  in
attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per  la
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole  e  medie  imprese
del settore commerciale. 
  10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di
cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei  propri  programmi  di  formazione
professionale. 
  11. ((L'esercizio dell'attivita'  di  commercio  all'ingrosso,  ivi
compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai
prodotti  ortoflorofrutticoli,  carnei  ed  ittici,  e'   subordinato
esclusivamente al possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
59.)) L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959,  n.
125, e' soppresso.