DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 8-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28
                      Esercizio dell'attivita'

  1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
    a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
    b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
  ((2.  L'esercizio  dell'attivita'  di cui al comma 1 e' soggetto ad
apposita  autorizzazione  rilasciata a persone fisiche, a societa' di
persone,   a   societa'   di   capitali   regolarmente  costituite  o
cooperative.))
  2-bis.  Le  regioni,  nell'esercizio  della  potesta'  normativa in
materia  di  disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire
che  l'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1
sia   soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente  del
documento   unico   di   regolarita'   contributiva  (DURC),  di  cui
all'articolo  1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
tal  caso,  possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso
le  quali  i  comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita
delle  associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell'economia  e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di
attivita'  di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta
documentazione.   L'autorizzazione  all'esercizio  e'  in  ogni  caso
rilasciata   anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS  la
rateizzazione  del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
  3.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree  pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in
base  alla  normativa  emanata  dalla regione, dal sindaco del comune
sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante
nell'ambito del territorio regionale.
  ((4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree  pubbliche  esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in
base  alla  normativa  emanata dalla regione, dal comune nel quale il
richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione  di cui al presente comma abilita anche alla vendita
al  domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi
per  motivi  di  lavoro,  di  studio,  di  cura, di intrattenimento o
svago.))
  5. Nella domanda l'interessato dichiara:
    a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
    b)  il  settore  o  i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare  in  forma  itinerante  esclusiva,  il posteggio del quale
chiede la concessione.
  6.   L'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  sulle  aree
pubbliche  abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia
nell'ambito   della   regione  cui  appartiene  il  comune  che  l'ha
rilasciata,  sia  nell'ambito  delle  altre  regioni  del  territorio
nazionale.
  7.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree   pubbliche   dei   prodotti   alimentari   abilita  anche  alla
somministrazione  dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione
alla  somministrazione  deve  risultare  da  apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
  8.  L'esercizio  del  commercio  sulle  aree pubbliche dei prodotti
alimentari  e'  soggetto  alle  norme  comunitarie  e  nazionali  che
tutelano  le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i
requisiti  delle  attrezzature  sono  stabiliti  dal  Ministero della
sanita' con apposita ordinanza.
  9.  L'esercizio  del  commercio  disciplinato dal presente articolo
nelle  aree  demaniali  marittime  e' soggetto al nulla osta da parte
delle  competenti  autorita'  marittime  che stabiliscono modalita' e
condizioni per l'accesso alle aree predette.
  10.  Senza  permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato
il  commercio  sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e
nelle autostrade.
  11.  I  posteggi,  temporaneamente  non occupati dai titolari della
relativa  concessione  in  un  mercato,  sono assegnati giornalmente,
durante  il  periodo  di  non utilizzazione da parte del titolare, ai
soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche,
che  vantino  il  piu'  alto  numero  di  presenze nel mercato di cui
trattasi.
  12.  Le  regioni,  entro  un  anno  dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  emanano  le  norme  relative  alle  modalita'  di
esercizio  del  commercio di cui al presente articolo, i criteri e le
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'articolo  29,  nonche'  la  reintestazione dell'autorizzazione in
caso  di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte
e  i  criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano
altresi'  gli  indirizzi  in  materia  di  orari  ferma  restando  la
competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
  13.  Le  regioni,  al  fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare  gli  interessi  dei consumatori ed un adeguato equilibrio
con  le  altre  forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla
base  delle  caratteristiche economiche del territorio secondo quanto
previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del  presente  decreto, della
densita'  della  rete  distributiva  e  della popolazione residente e
fluttuante  ((limitatamente  ai  casi  in  cui ragioni non altrimenti
risolvibili  di  sostenibilita'  ambientale  e sociale, di viabilita'
rendano  impossibile  consentire  ulteriori  flussi di acquisto nella
zona  senza  incidere  in  modo gravemente negativo sui meccanismi di
controllo,  in  particolare, per il consumo di alolici e senza ledere
il  diritto  dei  residenti  alla  vivibilita'  del territorio e alla
normale  mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e
salvaguardia  delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e  ambientale  e  sono vietati criteri legati alla verifica di natura
economica   o  fondati  sulla  prova  dell'esistenza  di  un  bisogno
economico  o  sulla  prova  di  una domanda di mercato, quali entita'
delle  vendite  di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di
altri  operatori  su  aree pubbliche)), i criteri generali ai quali i
comuni  si  devono  attenere  per  la determinazione delle aree e del
numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per
l'istituzione,  la  soppressione  o lo spostamento dei mercati che si
svolgono   quotidianamente   o   a   cadenza   diversa,  nonche'  per
l'istituzione   di   mercati   destinati   a  merceologie  esclusive.
Stabiliscono,  altresi',  le caratteristiche tipologiche delle fiere,
nonche'  le  modalita'  di partecipazione alle medesime prevedendo in
ogni  caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi
fondato sul piu' alto numero di presenze effettive.
  14.  Le  regioni,  nell'ambito  del  loro  ordinamento,  provvedono
all'emanazione  delle  disposizioni  previste  dal  presente articolo
acquisendo  il  parere  obbligatorio  dei  rappresentanti  degli enti
locali  e  prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio.
  15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,
stabilisce   l'ampiezza   complessiva   delle   aree   da   destinare
all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le modalita' di assegnazione
dei  posteggi,  la  loro superficie e i criteri di assegnazione delle
aree  riservate,  in  misura  congrua  sul  totale, agli imprenditori
agricoli  che  esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Al fine di garantire
il  miglior  servizio  da  rendere  ai  consumatori  i comuni possono
determinare  le  tipologie  merceologiche  dei posteggi nei mercati e
nelle fiere.
  16.  Nella  deliberazione  di  cui  al comma 15 vengono individuate
altresi'  le  aree  aventi  valore archeologico, storico, artistico e
ambientale  nelle  quali l'esercizio del commercio di cui al presente
articolo  e'  vietato  o  sottoposto a condizioni particolari ai fini
della  salvaguardia  delle  aree  predette.  Possono essere stabiliti
divieti  e  limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',
di  carattere  igienico  sanitario  o  per  altri  motivi di pubblico
interesse.  Vengono  altresi'  deliberate le norme procedurali per la
presentazione  e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,
comunque  non  superiore  a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro  il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato  il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e  la  partecipazione  al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
  17.  Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi  e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate  su  posteggi  posti  in comuni e frazioni con popolazione
inferiore  a  3.000  abitanti  e  nelle  zone  periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
  18.  In  caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in  via  sostitutiva,  adottando  le norme necessarie, che restano in
vigore fino all'emanazione delle norme comunali.