DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
                  (Comitato per i minori stranieri) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) 
 
  1. Al fine di vigilare sulle  modalita'  di  soggiorno  dei  minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio  dello  Stato  e  di
coordinare  le  attivita'  delle   amministrazioni   interessate   e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto  da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno  e  di
grazia e giustizia, del Dipartimento per  gli  affari  sociali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due  rappresentanti
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  da   un
rappresentante  dell'Unione  province  d'Italia  (UPI)   e   da   due
rappresentanti   di   organizzazioni   maggiormente   rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia. 
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro da lui delegato, sentiti i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono  definiti  i  compiti  del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la  tutela  dei  diritti  dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti del  fanciullo  del  20  novembre  1989,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite: 
   a) le regole e le modalita' per l'ingresso  ed  il  soggiorno  nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore  a  sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi  da  enti,  associazioni  o  famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi; 
   b)  le  modalita'  di  accoglienza  dei   minori   stranieri   non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato,  nell'ambito  delle
attivita' dei servizi sociali  degli  enti  locali  e  i  compiti  di
impulso e di  raccordo  del  Comitato  di  cui  al  comma  1  con  le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza,  del  rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua  famiglia  nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. 
  2-bis. Il provvedimento  di  rimpatrio  del  minore  straniero  non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2,  e'  adottato  ((dal
tribunale per i minorenni competente)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.
7 APRILE 2017, N. 47)). 
  ((3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica)).