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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
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    CAPO I
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
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  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
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  • 41
  • 42
  • 43
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  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 31

Comitato per i minori stranieri
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (Upi) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.