DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
             Soggiorno per motivi di protezione sociale 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) 
 
  1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di  un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo  380  del
codice  di  procedura  penale,  ovvero  nel   corso   di   interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano  accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti  di  uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua  incolumita',  per
effetto  dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti   di
un'associazione  dedita  ad  uno  dei  predetti   delitti   o   delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio, il  questore,  anche  su  proposta  del  Procuratore  della
Repubblica, o  con  il  parere  favorevole  della  stessa  autorita',
rilascia uno speciale  permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo
straniero  di  sottrarsi   alla   violenza   e   ai   condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare  ad  un  programma  di
assistenza ed integrazione sociale. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo ed  alla  rilevanza  del  contributo  offerto
dallo  straniero   per   l'efficace   contrasto   dell'organizzazione
criminale, ovvero per la individuazione o  cattura  dei  responsabili
dei  delitti  indicati  nello   stesso   comma.   Le   modalita'   di
partecipazione al programma di  assistenza  ed  integrazione  sociale
sono comunicate al Sindaco. 
  3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le  disposizioni
occorrenti per l'affidamento  della  realizzazione  del  programma  a
soggetti diversi da  quelli  istituzionalmente  preposti  ai  servizi
sociali  dell'ente  locale,  e  per   l'espletamento   dei   relativi
controlli. Con lo stesso regolamento  sono  individuati  i  requisiti
idonei  a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di   favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la  disponibilita'  di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 
  3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui  al  comma  6-bis
del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli  600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al  comma
1 del presente articolo si applica, sulla base  del  Piano  nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani,
di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto  2003,  n.
228, un programma  unico  di  emersione,  assistenza  e  integrazione
sociale che garantisce, in via transitoria,  adeguate  condizioni  di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi  dell'articolo
13 della legge n. 228 del 2003 e,  successivamente,  la  prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui
al presente articolo. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  e  il  Ministro  della  salute,  da
adottarsi entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata,  e'
definito il  programma  di  emersione,  assistenza  e  di  protezione
sociale  di  cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
attuazione e finanziamento. 
  4. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ((reca la dicitura casi speciali,)) ha la durata di sei mesi
e puo' essere rinnovato  per  un  anno,  o  per  il  maggior  periodo
occorrente per motivi di giustizia.  Esso  e'  revocato  in  caso  di
interruzione  del  programma  o  di  condotta  incompatibile  con  le
finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale  dell'ente  locale,  o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le  altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
  5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso  ai  servizi   assistenziali   e   allo   studio,   nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento  di  lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di  eta'.  Qualora,  alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato  risulti  avere  in
corso un rapporto di lavoro, il permesso  puo'  essere  ulteriormente
prorogato o rinnovato per la  durata  del  rapporto  medesimo  o,  se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per  tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto  dal  presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad  un  corso
regolare di studi. 
  6. Il permesso di soggiorno previsto  dal  presente  articolo  puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle  dimissioni  dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore  della  Repubblica  o  del
giudice di sorveglianza presso il tribunale  per  i  minorenni,  allo
straniero che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena  detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha  dato  prova
concreta  di  partecipazione  a  un   programma   di   assistenza   e
integrazione sociale. 
  6-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai cittadini di  Stati  membri  dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo. 
  7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato  in  lire  5
miliardi per l'anno 1997 e in lire  10  miliardi  annui  a  decorrere
dall'anno 1998.