DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 10-9-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15
           ((Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
           disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione))

  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  codice penale, il giudice puo'
ordinare  l'espulsione  dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
  ((1-bis.  Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della  definitiva  sentenza  di  condanna  ad  una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data   tempestiva   comunicazione  al  questore  ed  alla  competente
autorita'   consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura  di
identificazione   dello  straniero  e  consentire,  in  presenza  dei
requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione)).