DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-7-1998
                             Articolo 50
        (Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)
    1.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo 13 della legge 17
dicembre  1997,  n.  433,  determina  con proprio decreto i documenti
contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso
il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i
quali,  relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono
esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.
    2.   Le   amministrazioni  pubbliche  non  statali,  individuano,
nell'ambito   dei  rispettivi  ordinamenti,  i  documenti  contabili,
riferiti  agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono
indicati  in  appositi  allegati  gli importi riassuntivi in euro, in
conformita'  con  i  modelli  predisposti  ai fini della redazione di
conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.
          NOTA ALL'ARTICOLO 50
              - Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 443/1997,
          e' il seguente:
              "13.    Documenti     contabili     delle     pubbliche
          amministrazioni.   -   1.   Le   amministrazioni  pubbliche
          assicurano  nel  periodo  transitorio,  per   i   documenti
          contabili  per  i  quali  l'indicazione  dei valori in EURO
          risulti particolarmente significativa, l'indicazione  degli
          importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di
          conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione."