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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
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Testo in vigore dal:  9-7-1998

Art. 50

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.
2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformità con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.
NOTA ALL'ARTICOLO 50
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 443/1997, è il seguente:
"13. Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni. - 1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione."