stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Norme transitorie e finali
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.
2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione.
3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.
((2))
4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.
5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che "L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi."