DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 105 
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 
 
    1. Sono conferite alle  regioni  e  agli  enti  locali  tutte  le
funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente  capo
e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 
    2. Tra le funzioni di  cui  al  comma  1  sono,  in  particolare,
conferite alle regioni le funzioni relative: 
    a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio  di  linea
degli autobus destinati  al  servizio  di  noleggio  con  conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza; 
    b) al rifornimento idrico delle isole; 
    c) all'estimo navale; 
    d) alla disciplina della navigazione interna; 
    e)  alla   programmazione,   pianificazione,   progettazione   ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica  e  manutenzione
dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere  edilizie
a servizio dell'attivita' portuale; 
    f)  al  conferimento  di  concessioni   per   l'installazione   e
l'esercizio  di  impianti  lungo  le   autostrade   ed   i   raccordi
autostradali; 
    g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto; 
    h)  al  rilascio   di   concessioni   per   la   gestione   delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; 
    i) alla programmazione degli interporti  e  delle  intermodalita'
con esclusione di  quelli  indicati  alla  lettera  g)  del  comma  1
dell'articolo 104 del presente decreto legislativo; 
    l)  al  rilascio  di  concessioni  di  beni  del  demanio   della
navigazione interna,  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare
territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di
fonti di energia; tale conferimento non opera nei  porti  finalizzati
alla difesa militare ed alla sicurezza  dello  Stato,  nei  porti  di
rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di
preminente  interesse  nazionale  individuate  con  il  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  21   dicembre   1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136  del  12  giugno  1996,  e
successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica  regionale
ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002. 
    3.  Sono  attribuite  alle  province,  ai  sensi  del   comma   2
dell'articolo 4 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
relative: 
    a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita'  svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; 
    b) al riconoscimento dei consorzi di  scuole  per  conducenti  di
veicoli a motore; 
    c)  agli  esami  per  il  riconoscimento   dell'idoneita'   degli
insegnanti e istruttori di autoscuola; 
    d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di  autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo  sulle
imprese autorizzate; 
    e) al controllo  sull'osservanza  delle  tariffe  obbligatorie  a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; 
    f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per  conto
proprio; 
    g) agli esami per il conseguimento dei  titoli  professionali  di
autotrasportatore di merci per conto  terzi  e  di  autotrasporto  di
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per  la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada; 
    h) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((23)) 
    4. Sono, inoltre, delegate alle regioni  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 4 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
relative alle deroghe alle distanze legali  per  costruire  manufatti
entro  la  fascia  di  rispetto  delle  linee  e  infrastrutture   di
trasporto, escluse le strade e le autostrade. 
    5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti
locali conservano le funzioni ad  essi  conferite  o  delegate  dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 
    6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di  diporto
nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali  si  avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto. 
    7. L'attivita' di escavazione dei fondali  dei  porti  e'  svolta
dalle autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita  alle  regioni.
Alla predetta attivita' si provvede mediante affidamento  a  soggetti
privati scelti attraverso procedura di gara pubblica. 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 94)
che "Le funzioni relative  alla  cura  e  alla  gestione  degli  Albi
provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi  sono
svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  con  le  risorse  umane  disponibili  a  legislazione
vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, le funzioni  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
comprese  le   relative   risorse   finanziarie   da   destinare   al
funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di
cura e di gestione degli Albi provinciali  sono  esercitate,  in  via
transitoria, dalle province".