DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 3-3-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.
                 Dichiarazione dei soggetti passivi

  1.  Ogni  soggetto  passivo  deve  dichiarare  per  ogni periodo di
imposta  i componenti del valore, ancorche' non ne consegua un debito
di imposta.
  1-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettera
e-bis),  la  dichiarazione  e' presentata dai soggetti che emettono i
provvedimenti  autorizzativi  dei  versamenti  dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. (8)
  2.  La  dichiarazione  deve  essere  redatta, a pena di nullita, su
stampato  conforme  a quello approvato con decreto del Ministro delle
finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale nel termine di cui
all'articolo   8,   primo  comma,  prima  periodo,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  come
sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  3.  La  dichiarazione  deve essere sottoscritta, a pena di nullita,
dal  soggetto  passivo  o  da  chi  ne  ha la rappresentanza legale o
negoziale  o,  in  mancanza,  per  i  soggetti  diversi dalle persone
fisiche,  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto. Per gli
organi   e   le  amministrazioni  dello  Stato  la  dichiarazione  e'
sottoscritta  dal  dirigente  competente  secondo le rispettive norme
regolamentari.  La nullita' e' sanata se il soggetto passivo o il suo
rappresentante  provvede  alla sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e'
eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
  4.  Con  il  decreto  del  Ministro delle finanze di cui al comma 2
possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del
valore  della  produzione  netta e indicati gli atti da allegare alla
dichiarazione a cura del contribuente.
  5.   La  dichiarazione  e'  presentata  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14
OTTOBRE 1999, N. 542 )).
  6.  Nei  casi  di  liquidazione,  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa,   trasformazione,  fusione  e  scissione  di  imprese
individuali,  societa'  ed  enti  di  cui  agli  articoli 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
osservano  le  disposizioni  ivi  previste,  con esclusione dei commi
secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di
liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio dell'impresa.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere
da  a)  a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."