stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. (35) (44) (47)
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento; (44) (47)
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; (44) (47)
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento. (44) (47)
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. (8)
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali.
La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. (8)
((3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi))
-------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000".
-------------
AGGIORNAMENTO (35)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche sono apportate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'abrogazione del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che aveva disposto con la medesima decorrenza le modifiche ai commi 1 e 1-bis, lettere a), b) e c), del presente articolo.