DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-bis
          (Determinazione del valore della produzione netta
     dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)

  1.  Per  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis),
la  base  imponibile  e' determinata in un importo pari all'ammontare
delle  retribuzioni  erogate  al  personale  dipendente,  dei redditi
assimilati  a  quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi
erogati   per   collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera   l),  del  citato  testo  unico.  Sono  escluse  dalla  base
imponibile  le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
medesimo  testo  unico  esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche  ((.  .  .))  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
applicano  ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini
delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per
oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di attivita' commerciale
per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute  negli articoli precedenti. Sono in ogni caso escluse dalla
base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno
erogati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  e  dai  relativi
organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche'
dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
  2.  Se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 esercitano anche attivita'
commerciali,  gli  stessi  possono optare per la determinazione della
base  imponibile  relativa  a  tali  attivita' commerciali secondo le
disposizioni  dell'articolo  5,  computando  i  costi  deducibili ivi
indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per
un  importo  corrispondente  al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
degli  altri  proventi  considerati  dalla  predetta  disposizione  e
l'ammontare  complessivo  di  tutte  le  entrate  correnti.  La  base
imponibile  relativa  alle altre attivita' e' determinata a norma del
precedente  comma  1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e'
ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita'
commerciali.   Qualora   gli   emolumenti  non  siano  specificamente
riferibili  alle  attivita'  commerciali, l'ammontare degli stessi e'
ridotto  di  un importo imputabile alle attivita' commerciali in base
al  rapporto  indicato  nel  primo  periodo  del  presente  comma. Si
considerano  attivita'  commerciali  quelle  rilevanti  ai fini delle
imposte  sui  redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88,
comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi  dall'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, quelle
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (8)
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere
da  a)  a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."