DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 20-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
                      Cause di non punibilita'

  1.  Se  la  violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente
non  e'  responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le
rilevazioni  eseguite  nel  rispetto  della continuita' dei valori di
bilancio  e  secondo  corretti  criteri  contabili  e  le valutazioni
eseguite  secondo  corretti  criteri  di  stima  non  danno  luogo  a
violazioni  punibili.  In  ogni  caso,  non si considerano colpose le
violazioni  conseguenti  a valutazioni estimative, ancorche' relative
alle  operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n.  358,  se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente
il cinque per cento. (1)
  2.  Non  e'  punibile  l'autore  della  violazione  quando  essa e'
determinata  da  obiettive  condizioni  di incertezza sulla portata e
sull'ambito   di   applicazione  delle  disposizioni  alle  quali  si
riferiscono,   nonche'   da   indeterminatezza   delle  richieste  di
informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
  3.  Il  contribuente,  il sostituto e il responsabile d'imposta non
sono  punibili  quando dimostrano che il pagamento del tributo non e'
stato  eseguito  per  fatto  denunciato  all'autorita'  giudiziaria e
addebitabile esclusivamente a terzi.
  4.  L'ignoranza  della legge tributaria non rileva se non si tratta
di ignoranza inevitabile.
  5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
  ((5-bis.  Non  sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio  all'esercizio  delle  azioni di controllo e non incidono
sulla  determinazione  della  base  imponibile,  dell'imposta  e  sul
versamento del tributo.))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che  "Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal  1  aprile  1998,  salvo  quelle che introducono i nuovi illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d),  ovvero  modificano  il  trattamento  sanzionatorio in senso piu'
sfavorevole al contribuente."