DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((52)) 
  2. Per i soggetti di cui  agli  articoli  6  e  7,  per  i  periodi
d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al  1  gennaio  1999  e  al  1°
gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per  cento;
per i due periodi  d'imposta  successivi,  l'aliquota  e'  stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. (7) 
  3. Con decreto del Ministro delle finanze  sono  stabiliti,  tenuto
conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e
di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore
assoluto e percentuale  del  maggior  carico  impositivo  rispetto  a
quello derivante dai tributi e contributi soppressi  ai  sensi  degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare  l'entita'  della
riduzione  dell'acconto  dovuto  ai   fini   della   stessa   imposta
determinato  ai  sensi  dell'articolo  31,   nonche'   le   modalita'
applicative e quelle  relative  ai  commi  da  4  a  6.  La  predetta
riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in
valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo'  comportare
una diminuzione di gettito superiore  a  500  miliardi  di  lire  per
l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125  miliardi
di lire per l'anno 2000. 
  4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di  cui
al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello
che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni  di  cui
al  comma  3  anche  per  la   determinazione   dell'imposta   dovuta
all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a  riferimento  i
tributi o contributi che sarebbero  stati  dovuti  in  tale  anno  in
assenza della loro soppressione. 
  5.  Per  i  soggetti  che  esercitano  la  propria  attivita'   nel
territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del  comma
3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura
proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti
il credito di imposta di cui al comma  6  deve  essere  ripartito  in
misura proporzionale alla base imponibile regionale. 
  6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria  per  l'anno
1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni  dei
commi 3  e  4,  puo'  essere  computata  in  detrazione  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50  per  cento
per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma 18)
che le modifiche di cui al commi 1 e 2  del  presente  articolo  "non
hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare  a
titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
1999." 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".