DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                           Base imponibile 
 
  1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante
dall'attivita' esercitata nel territorio della regione. 
  2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'  regioni  si
considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della
produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle
retribuzioni spettanti al personale a  qualunque  titolo  utilizzato,
compresi i redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,  i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili  agli
associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera
c), n. 5, addetto, con continuita', a stabilimenti, cantieri,  uffici
o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non  inferiore  a  tre
mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per  le  banche,  gli
altri enti e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca  d'Italia
e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese  di  assicurazione  ((...))
proporzionalmente corrispondente,  rispettivamente,  ai  depositi  in
denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi  o  agli  ordini
eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici  ((...)),  ubicati  nel
territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto  nella  regione
nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore della
produzione netta derivante dalle attivita' esercitate nel  territorio
di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di  personale.
(8) ((52)) 
  3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle  disposizioni
di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Statoregioni". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".