DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di  cui
                 all'articolo 3, comma 1, lettera c) 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  la
base imponibile e' determinata dalla differenza tra  l'ammontare  dei
compensi percepiti e l'ammontare dei costi  sostenuti  inerenti  alla
attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei  beni  materiali  e
immateriali,  esclusi  gli  interessi  passivi  e  le  spese  per  il
personale dipendente. (( I compensi, i costi e gli  altri  componenti
si assumono cosi' come rilevanti  ai  fini  della  dichiarazione  dei
redditi)). ((35)) 
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AGGIORNAMENTO (35) 
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1,  comma  51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."