DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
(Determinazione del valore della produzione netta delle banche  e  di
                  altri enti e societa' finanziari) 
 
  1. ((Per gli intermediari finanziari)), salvo quanto  previsto  nei
successivi commi, la  base  imponibile  e'  determinata  dalla  somma
algebrica  delle  seguenti  voci  del  conto  economico  redatto   in
conformita' agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio  2005,
n. 38: 
    a)  margine  d'intermediazione  ridotto  del  50  per  cento  dei
dividendi; 
    b)  ammortamenti  dei  beni  materiali  e  immateriali   ad   uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
    c) altre spese amministrative per  un  importo  pari  al  90  per
cento; 
    c-bis) rettifiche e riprese di valore  nette  per  deterioramento
dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo. (49) ((58)) 
  2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
((diversi  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1)),   abilitati   allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20  dello  stesso  decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli  interessi  attivi  e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e  di  pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai  servizi  prestati
dall'intermediario  e  la  somma  degli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati relativi alle operazioni di riporto  e  di  pronti  contro
termine  e  le  commissioni  passive  riferite  ai  servizi  prestati
dall'intermediario. ((58)) 
  3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza  tra
le commissioni attive e passive. 
  4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si  assume
la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e  le  commissioni
passive dovute a soggetti collocatori. 
  5. Per i soggetti indicati nei commi  2,  3  e  4,  si  deducono  i
componenti negativi di cui alle lettere b) e c)  del  comma  1  nella
misura ivi indicata. 
  6.  I  componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti dal  conto  economico  dell'esercizio  redatto  secondo  i
criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22  dicembre
2005 e 14 febbraio  2006,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto  legislativo  28  febbraio  2005,   n.   38,   e   pubblicati
rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta  Ufficiale  n.
11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma
4 dell'articolo 5. 
  7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  per  i
quali assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in  conformita'  ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla  Banca  centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in  materia,  la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle  seguenti
componenti: 
    a) interessi netti; 
    b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; 
    c) costi per servizi di produzione di banconote; 
    d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; 
    e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  e  immateriali,
nella misura del 90 per cento; 
    f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 
  8. Per i soggetti indicati nei commi  precedenti  non  e'  comunque
ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili  indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo  11;  della
quota interessi dei canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta  dal
contratto; dell'imposta comunale sugli immobili  di  cui  al  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.   Per   le   societa'   di
intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998,  n.  58,  gli  interessi  passivi  concorrono  alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per  cento
del loro ammontare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE  2015,  N.
208. I contributi erogati in base a norma di legge,  fatta  eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le  plusvalenze  e
le  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  immobili  che   non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni  caso  alla  formazione  del  valore
della  produzione.  Sono  comunque  ammesse  in  deduzione  quote  di
ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di   marchi
d'impresa e a titolo di avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
diciottesimo del costo indipendentemente  dall'imputazione  al  conto
economico. (52) (56) 
  9.((Per  le  societa'   di   partecipazione   non   finanziaria   e
assimilati)),  la  base  imponibile  e'  determinata  aggiungendo  al
risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5  la  differenza
tra gli interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
passivi e oneri assimilati. Gli  interessi  passivi  concorrono  alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per  cento
del loro ammontare. (35) ((58)) 
 
                                                                 (50) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le
modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo "si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto;[. . .]." 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2004, n. 191,come modificato dal D.L. 29 novembre  2004,
n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27  dicembre  2004,  n.
307 ha disposto (con l' art. 2, comma 3) che le modifiche di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo "  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
159) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto: 
  - (con l'art. 16, comma 7) che la presente modifica  si  applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; 
  - (con l'art. 16, comma 8) che "In via transitoria,  per  il  primo
periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni  e
le riprese di valore nette di cui al  comma  6  sono  deducibili  nei
limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile
secondo le modalita' stabilite al comma 9"; 
  - (con l'art. 16, comma 9) che "L'eccedenza di cui al comma 8 e  le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2013 e non  ancora  dedotte  ai  sensi  della  lettera
c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel
testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per  il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025"; 
  - (con l'art. 16, comma  10)  che  "Ai  fini  della  determinazione
dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015  e  per  i  due
periodi d'imposta successivi  non  si  tiene  conto  delle  modifiche
operate dai commi da 6 a 9". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 86)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142  ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 9) che "Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;  con  riferimento  ai
periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  136,  per  i  quali  i
termini per il versamento a saldo  delle  imposte  sui  redditi  sono
scaduti anteriormente  alla  medesima  data,  sono  fatti  salvi  gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo  ai  fini  delle
imposte sui redditi e del  valore  della  produzione  netta  ai  fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  relativi   ai
medesimi  periodi  d'imposta,   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non  coerenti  con  le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  162-bis  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dalla  lettera
d) del comma 1 dell'articolo 12.  Ai  fini  del  presente  comma  gli
effetti sulla determinazione del reddito  complessivo  e  del  valore
della  produzione  netta  sono  fatti  salvi  purche'   prodotti   da
comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018".