DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
(Determinazione del valore della produzione netta delle  societa'  di
                persone e delle imprese individuali). 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  la
base imponibile e' determinata dalla differenza tra  l'ammontare  dei
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  delle
variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92  e  93  del
medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi  delle  materie  prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento
e dei canoni di locazione  anche  finanziaria  dei  beni  strumentali
materiali e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi  e  gli  utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11
del presente decreto; la quota  interessi  dei  canoni  di  locazione
finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti;  l'imposta
comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n.  504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
concorrono comunque alla  formazione  del  valore  della  produzione,
fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili.   I
componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione   temporale   e   classificazione   valevoli    per    la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. 
  ((1-bis. Per i soggetti di cui  al  comma  1,  che  determinano  il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la base imponibile  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e' determinata con i criteri  previsti  dal  citato
articolo 66)).((53)) 
  2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria, possono optare per  la  determinazione  del  valore  della
produzione netta secondo le regole di cui all'articolo  5.  L'opzione
e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e  deve  essere  comunicata
con con la dichiarazione IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al  termine  del
triennio l'opzione si intende  tacitamente  rinnovata  per  un  altro
triennio a meno che l'impresa non opti,  secondo  le  modalita'  e  i
termini fissati  dallo  stesso  provvedimento  direttoriale,  per  la
determinazione del valore della produzione netta  secondo  le  regole
del comma l; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
triennio e tacitamente rinnovabile. (35) (46) 
 
                                                                 (50) 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 23)
che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016.