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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 459

Riorganizzazione dell'area tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Enti dipendenti dal Segretario generale
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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5. In particolare, è soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si è potuto affidare l'espletamento di alcuna attività ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attività e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacità di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate.
Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4".