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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 459

Riorganizzazione dell'area tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1998 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Classificazione degli enti
1. Gli enti dell'area tecnicoindustriale ed i centri tecnici dell'area tecnicooperativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.




Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) della citata legge n. 549/1995 è il seguente:
" c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anzidetta è il seguente: "2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".