DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
                         (Pagamenti rateali) 
  1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle  imposte  e
dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate dall'INPS , ad eccezione di quelle
dovute nel mese di  dicembre  a  titolo  di  acconto  del  versamento
dell'imposta sul valore  aggiunto,  possono  essere  versate,  previa
opzione  esercitata  dal  contribuente  in  sede   di   dichiarazione
periodica, in rate mensili di uguale importo,  con  la  maggiorazione
degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese  di  scadenza,
in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro  il  mese  di
novembre dello stesso anno di  presentazione  della  dichiarazione  o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai
sensi del titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
602, maggiorato di un punto percentuale. 
  3. La facolta'  del  comma  1  puo'  essere  esercitata  anche  dai
soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma
1. 
  4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno  sedici  di
ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la  fine
di ciascun mese per gli altri contribuenti. (6)(20)(23)((24)) 
  5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per  il  calcolo  degli
interessi di cui all'articolo  3,  commi  8  e  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli
adempimenti  del  sostituto  d'imposta   per   il   controllo   della
dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al
Servizio sanitario nazionale. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con lart. 2, comma
2) che le disposizioni di cui al comma 4, del  presente  articolo  si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.C.M. 29 luglio 2008, (in G.U. 7/8/2008, n. 184), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e il  versamento
delle somme di cui agli articoli  17  e  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che  hanno  scadenza  nel  periodo
compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del  mese  di  agosto  2008,
possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20,  senza  alcuna
maggiorazione". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.C.M. 27 luglio 2010 (in G.U. 03/08/2010, n. 179) ha disposto
(con l'art.1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e  il  versamento
delle somme di cui agli articoli  17  e  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che  hanno  scadenza  nel  periodo
compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del  mese  di  agosto  2010,
possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20,  senza  alcuna
maggiorazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Resta  ferma  la
scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella  misura  dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente  il  differimento,
per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei  versamenti  dovuti
dai soggetti che esercitano attivita' economiche per  le  quali  sono
state elaborati gli studi di settore,  nonche'  il  differimento  del
termine per la trasmissione in  via  telematica  delle  dichiarazioni
modello 730/2010". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  IL D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.L.  2  marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n.
44, ha disposto (con l'art. 37, comma 11-bis)  che  "Gli  adempimenti
fiscali e il versamento delle somme di cui agli  articoli  17  e  20,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  che  hanno
scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere  effettuati
entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".