DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 31-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
Armonizzazione della disciplina  sulle  aliquote  di  prodotto  della
                            coltivazione 
 
  1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio  1997,  il
titolare  di  ciascuna  concessione  di  coltivazione  e'  tenuto   a
corrispondere annualmente allo Stato il  valore  di  un'aliquota  del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantita'  di
idrocarburi gassosi e al 4% della quantita'  di  idrocarburi  liquidi
estratti in mare. (9) (10) (11) 
  2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni  disperse,  bruciate,
impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle  operazioni  di  campo
oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota  e'  dovuta  per  le
produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in  regime
di permesso di ricerca. 
  3.   Per   ciascuna   concessione   sono   esenti   dal   pagamento
dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,  i  primi
20 milioni di  Smc  di  gas  e  20000  tonnellate  di  olio  prodotti
annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000
tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. 
  4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico
comunica  mensilmente  all'UNMIG  e   alla   Sezione   competente   i
quantitativi degli  idrocarburi  prodotti  e  di  quelli  avviati  al
consumo  per  ciascuno  dei  titolari.  Il  rappresentante  unico  e'
responsabile della corretta misurazione delle  quantita'  prodotte  e
avviate al consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni  effettuate.  Entro
il 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le
aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed  alle  Sezioni
competenti i  quantitativi  di  idrocarburi  prodotti  e  avviati  al
consumo nell'anno  precedente  per  ciascuna  concessione  e  ciascun
contitolare.  Le  comunicazioni  di  cui  al  presente   comma   sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta
esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti. 
  5.  I  valori  unitari  dell'aliquota  per  ogni   concessione   di
coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente,
come  media  ponderale  dei  prezzi  di  vendita  da  esso  fatturati
nell'anno di riferimento. 
  5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i
valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: 
a) per l'olio, per ciascuna concessione e  per  ciascun  titolare  in
essa presente, come media ponderale dei prezzi  di  vendita  da  esso
fatturati nell'anno di riferimento.  Nel  caso  di  utilizzo  diretto
dell'olio da parte del concessionario,  il  valore  dell'aliquota  e'
determinato dallo stesso concessionario sulla  base  dei  prezzi  sul
mercato internazionale di greggi di riferimento  con  caratteristiche
similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione; 
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti  i  titolari,  in
base  alla  media  aritmetica  relativa   all'anno   di   riferimento
dell'indice QE, quota energetica del costo della materia  prima  gas,
espresso in euro per MJ,  determinato  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22  aprile  1999,  n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,
e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza  1  Smc  m=
38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003,  l'aggiornamento  di  tale
indice,  ai  soli  fini  del   presente   articolo,   e'   effettuato
dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  sulla  base  dei
parametri di cui alla stessa deliberazione. 
  6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma  5  e'  ridotto
per l'anno 1997 di 30 lire per  Smc  per  le  produzioni  di  gas  in
terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in  mare,  e
di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in  terraferma
e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per
tenere conto di qualunque  onere,  compresi  gli  oneri  relativi  al
trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento  il
valore unitario e'  ulteriormente  ridotto  dei  costi  fatturati  di
vettoriamento fino  al  punto  di  riconsegna,  mentre  nel  caso  di
trasporto  mediante  sistema  di  proprieta'  del  concessionario  la
riduzione e' pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla
centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km  e
con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo  di  olio.
Per produzioni di idrocarburi  con  caratteristiche  di  marginalita'
economica causata da speciali trattamenti necessari per portare  tali
produzioni a specifiche di commerciabilita',  ai  concessionari  puo'
essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la
Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso
non superiore ai costi aggiuntivi  sostenuti;  tale  detrazione  puo'
essere altresi' riconosciuta per i costi sostenuti per il  flussaggio
di olii pesanti. 
  6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio
2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli  oneri
relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto,  in  luogo
delle riduzioni di cui  al  comma  6,  l'ammontare  della  produzione
annuale di gas esentata  dal  pagamento  dell'aliquota  per  ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e'  stabilita  in  25
milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni
di Smc di gas per le produzioni in mare. 
  7. Le riduzioni di cui al comma 6  per  gli  anni  successivi  sono
determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi  della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per  unita'
di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da  emanare  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono le aliquote. 
  ((7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1°  gennaio  2020,
le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste  dai  commi  3,  6,
6-bis e 7 si applicano unicamente alle  concessioni  di  coltivazione
con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di  gas
in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30  milioni  di
Smc di gas in mare. 
  7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020  al  2022,  al
netto delle produzioni di cui al comma 2,  per  ciascuna  concessione
con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc  di  gas  in
terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc
di gas in mare, nonche' per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020
al  2022  per  ciascuna  concessione  di  coltivazione  di  olio   in
terraferma  e  in  mare,  il   valore   dell'aliquota   di   prodotto
corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime  20.000
tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai  primi  80
milioni  di  Smc  di  gas  e  50.000  tonnellate  di  olio   prodotti
annualmente in mare e' interamente versato all'entrata  del  bilancio
dello Stato con le modalita' di cui al comma 10, primo periodo)). 
  8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione  dei
versamenti  di  cui  al  comma  9,  per  tutte  le   concessioni   di
coltivazione di cui e' stato titolare unico, rappresentante  unico  o
contitolare nell'anno precedente,  effettua  il  calcolo  del  valore
delle  aliquote  dovute,  sulla  base  delle  quote   di   produzione
spettanti, del valore calcolato in base al comma 5  e  tenendo  conto
delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al  comma
7. Egli redige altresi' un prospetto  complessivo  del  valore  delle
aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra  Stato,  regioni  e
comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22. 
  9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto,  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  cui  si  riferiscono  le
aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti  allo  Stato,
alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati. (5) (6) 
  10. I versamenti  dovuti  allo  Stato  sono  effettuati,  in  forma
cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'  titolare,  presso
la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento  e'  effettuato
in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione  a  statuto
ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul  capitolo  di
entrata che ogni regione e' tenuta, entro tre  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, ad individuare e  comunicare  all'UNMIG,
per  la  pubblicazione  nel  BUIG.  I  versamenti  dovuti  ai  comuni
affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati. 
  11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al
Ministero delle finanze, all'UNMIG  e  alle  sue  Sezioni  copia  del
prospetto di cui al comma 8, corredato di copia  delle  ricevute  dei
versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni  interessate  il
valore complessivo delle quote ad esse spettanti. (5) (6) 
  12.  Resta  ferma  la  facolta'  del  Ministero  delle  finanze   e
dell'UNMIG,  sulla  base  del  prospetto  presentato,   di   disporre
accertamenti  tramite  i  propri  uffici   periferici,   sentita   la
Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi. 
  13. Ove per una concessione di  coltivazione  risultino  produzioni
spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate,  il
titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto  e  ferme
restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa  pari  al  40%  della  differenza  in  valore
risultante,  comunque  non  inferiore  a  lire  trentamilioni  e  non
superiore a lire centoottantamilioni. 
  14. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto le spese per gli accertamenti in materia di  aliquote  dovute
allo  Stato  effettuati  dall'UNMIG  e  dalle  sue  Sezioni,  per  il
funzionamento della Commissione  di  cui  al  comma  7,  nonche'  per
l'acquisto  e  la   manutenzione   di   strumenti   informatici   per
l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo
delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate  in
lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno  su  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; a tal fine, con  decreto  del  Ministro
del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo
e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni,
e' riassegnata al predetto stato di previsione. 
  15. Il Ministero  trasmette  annualmente  alle  regioni  a  statuto
ordinario interessate una relazione previsionale  sull'entita'  delle
entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli
articoli 20 e 22. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17,  comma  1)  che
"Il termine del 30 giugno previsto  all'articolo  19,  comma  9,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625,  per  l'anno  2003  e'
prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del  15  luglio
previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, 
per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004." 
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  AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo
19, comma 9, del  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,
possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione 
dell'interesse al saggio legale." 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  2,  comma  2)  che  "Relativamente
all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del
medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 
15 luglio 2004." 
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  AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 45,  comma  1)
che "Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi  ottenute  in
terraferma, ivi compresi i pozzi  che  partono  dalla  terraferma,  a
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione di coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  del   decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 
10 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.
134, ha disposto (con l'art. 6, comma 17) che "A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione,  i  titolari  delle
concessioni di coltivazione  in  mare  sono  tenuti  a  corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo  19,  comma  1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal  7%  al
10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 25 febbraio 2016 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"Per le produzioni di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  ottenute  in
terraferma, ivi compresi i pozzi  che  partono  dalla  terraferma,  a
decorrere dal 1º gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione di coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  del   decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per  cento  al
10 per cento".