DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/10/1996
Testo in vigore dal: 19-10-1996
                               Art. 4.
                        Rimborso degli oneri
               per l'esercizio delle funzioni delegate
  1.  Il  Ministero  del  lavoro rimborsa annualmente alla regione la
spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il
personale.
  2.   In   attesa   del   provvedimento   di   revisione    organica
dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge
30  dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall'art.  2,
comma  56,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, all'importo del
rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.
  3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base  di  una
apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati
per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  TREU, Ministro del lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
          Note all'art. 4:
             -  Il  D.L.  30  dicembre  1995, n. 567, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1996,  n.   82,
          recante: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione
          Friuli-Venezia    Giulia    per    l'anno   1995,   nonche'
          utilizzazione degli  stanziamenti  relativi  al  Fondo  per
          Trieste",  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.
             - Il comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
          cosi'  recita:  "56. Alle regioni a statuto speciale e alle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  con  norme  di
          attuazione,   previo   parere  delle  relative  commissioni
          paritetiche,  sono  trasferite   ulteriori   funzioni   per
          completare  le  competenze  previste dai rispettivi statuti
          speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico
          delle  funzioni  trasferite  con  le  medesime   norme   di
          attuazione  viene altresi' delegato alle regioni e province
          autonome stesse, per il rispettivo territorio,  l'esercizio
          di  funzioni  legislative  nonche' di quelle amministrative
          che, esercitate dagli uffici statali  soppressi,  residuano
          alle  competenze  dello Stato; al finanziamento degli oneri
          necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o
          delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal
          fine  delle  risorse  che  sono determinate d'intesa con il
          Governo in modo da assicurare  risparmi  di  spesa  per  il
          bilancio  dello  Stato  e a condizione che il trasferimento
          effettivo  venga  completato  entro  il   30   giugno   del
          rispettivo anno".