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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 567

Adeguamento delle entrate ordinarie della regione FriuliVenezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 82 (in G.U. 28/02/1996, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1996)
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Testo in vigore dal:  29-2-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per adeguare le entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, in attesa della revisione dell'ordinamento finanziario;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'utilizzazione nell'anno 1996 degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi
(( per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997 ))
.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995
(( e per gli anni seguenti ))
, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.