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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 567

Adeguamento delle entrate ordinarie della regione FriuliVenezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 82 (in G.U. 28/02/1996, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1996)
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Testo in vigore dal: 29-2-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   adeguare  le  entrate  ordinarie  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  per  l'anno  1995,  in attesa della revisione
dell'ordinamento finanziario;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  per  consentire l'utilizzazione nell'anno 1996
degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa  dell'emanazione  delle  norme  di attuazione per il
completamento  del  trasferimento  delle  competenze  stabilite dallo
statuto   speciale   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  quale
anticipazione  del corrispondente provvedimento di revisione organica
dell'ordinamento  finanziario  previsto dall'articolo 49 dello stesso
statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori
oneri  inerenti  alle  funzioni  amministrative  gia'  trasferite, e'
corrisposta  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75
miliardi  ((  per  ciascuno  degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150
miliardi a decorrere dall'esercizio 1997 )).
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1995   ((   e   per   gli   anni  seguenti  )),  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.