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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 433

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1996)
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Testo in vigore dal:  7-9-1996

Art. 4

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, è il seguente:
"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame".