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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 433

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1996)
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Testo in vigore dal: 1-10-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405,  concernente  norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e per gli affari regionali, di
concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  -  1.  Tra  le  attribuzioni  previste  dall'art. 1 sono
comprese  le  funzioni  esercitate dagli organi centrali e periferici
dello  Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale
insegnante  -  ispettivo,  direttivo  e  docente  -  delle  scuole ed
istituti  di  istruzione  elementare  e secondaria della provincia di
Trento.  Fatto  salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia
esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
   2.  Con  legge  provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli
del  personale  di  cui  al  comma  1  e  ne determina la consistenza
organica.
   3.  La  provincia  disciplina  con proprie leggi, nel rispetto dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del
personale  di  cui  al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli
ordinamenti  didattici  introdotte  ai  sensi  dell'art. 7, di quanto
disposto  dall'art.  2  del  decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592,  in  materia  di tutela delle popolazioni di lingua ladina della
provincia  di  Trento,  nonche'  per  la  migliore  utilizzazione del
personale   stesso  anche  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  di
continuita'  didattica  nonche'  per una piu' efficace organizzazione
della scuola.
   4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla
contrattazione  collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei
limiti   di   cui   all'art.  4  dello  statuto,  della  legislazione
provinciale  ai  principi  recati  dall'art. 2 della legge 23 ottobre
1992,  n.  421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli
obiettivi  posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle
finalita' di cui al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale
e' rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', salvo
restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali
concernenti  il  trattamento  economico fondamentale, l'inquadramento
nei   livelli  o  nelle  qualifiche  funzionali,  il  trattamento  di
previdenza  e quiescenza nonche' gli altri aspetti fondamentali degli
istituti   dello   stato  giuridico  vigenti  per  il  corrispondente
personale  in  servizio  presso  gli  uffici,  le  scuole ed istituti
funzionanti   nel   restante  territorio  dello  Stato,  al  fine  di
assicurare  la  mobilita'  in ambito nazionale del personale iscritto
nei ruoli di cui al comma 2.
   5.   I   predetti   contratti  collettivi  provinciali  prevedono,
altresi',   le  disposizioni  volte  a  disciplinare  l'inquadramento
secondo  le  vigenti  disposizioni del contratto collettivo nazionale
del   personale  di  cui  al  comma  1  all'atto  del  suo  eventuale
trasferimento  ad  uffici,  istituti o scuole del restante territorio
dello  Stato.  I  medesimi  contratti  collettivi devono in ogni caso
prevedere  che  all'atto  del  trasferimento  del personale di cui al
comma  1  ad  uffici, istituti o scuole del restante territorio dello
Stato  cessano  di  applicarsi  i  contratti collettivi provinciali e
riacquistano  integralmente  vigore  i contratti collettivi nazionali
anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
   6.  Al  fine  di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali
contenuti  nei  contratti  collettivi  nazionali  di  cui al comma 4,
secondo  periodo,  nonche'  delle  disposizioni di cui al comma 5, la
sottoscrizione  del  contratto  collettivo  provinciale del personale
iscritto  nei ruoli di cui al comma 2 e' subordinata all'acquisizione
di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione
sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve essere
reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta
e'  pervenuta  al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine
predetto  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
   7.  Fino  all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e
dei  contratti  collettivi  provinciali di cui al comma 4, ovvero per
quanto   dagli  stessi  non  disciplinato,  al  personale  insegnante
appartenente  ai  ruoli  di  cui  al  comma  2 e al personale docente
supplente  in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per
quanto  concerne  lo  stato  giuridico e il trattamento economico, le
norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed
istituti  funzionanti  nel  restante territorio dello Stato. All'atto
del   trasferimento   ad  uffici,  istituti  e  scuole  del  restante
territorio  dello  Stato  cessano  in  ogni  caso  di  applicarsi  al
personale  di  cui  al  comma  1  le leggi provinciali e riacquistano
vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei
confronti   del   personale   insegnante  trasferito  alla  provincia
l'applicazione  delle  norme  statali  concernenti  il trattamento di
previdenza   e   di   quiescenza   e   l'iscrizione   agli   istituti
previdenziali.
   8.  Salvo  quanto  disposto  dai  commi  14  e  15, il trattamento
economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del
personale  supplente,  ivi  compresi  gli oneri contributivi relativi
alla  previdenza  e  all'assistenza  previsti  per  il corrispondente
personale  della  scuola  statale,  e'  a  carico  del bilancio della
provincia.
   9.  Il  Consiglio  scolastico  provinciale esercita, in materia di
stato  giuridico  del personale appartenente ai ruoli di cui al comma
2,  le  competenze  attribuite  al Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
   10.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli di cui al comma 2 puo'
essere  trasferito,  a  domanda,  ad  uffici,  istituti  e scuole del
restante  territorio  nazionale,  con  passaggio  ai  relativi ruoli;
parimenti  il  corrispondente  personale  in  servizio presso uffici,
istituti  e  scuole  del  restante  territorio  nazionale puo' essere
trasferito,  a  domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai
corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
   11.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 10 si applicano le norme
vigenti  per  i  trasferimenti  del  personale ispettivo, direttivo e
docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4
e 5.
   12.  Il  servizio  prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a
tutti  gli  effetti.  Per  la  ricongiunzione dei servizi ai fini del
trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  si applicano le norme
vigenti in materia.
   13.  Il  personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di
ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento
partecipa  sul  piano  nazionale alla formazione delle rappresentanze
delle  rispettive  categorie  in  seno  al  Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
   14.  Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data
del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare
e  secondaria  della  provincia  di  Trento, (( e' inquadrato, )) con
effetto  dalla  medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma
2,  conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in
godimento.
((  15. Dalla data del 1 gennaio 1996 )) e fino all'inquadramento nei
ruoli  di  cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui
al presente articolo e' messo a disposizione della provincia. In tale
periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto
personale   continua   a  provvedere  la  competente  amministrazione
statale,  con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto
disposto  dal  comma  2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  degli  oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino
alla  data  di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri
sono  recuperati  dal  Ministero  del  tesoro,  per  ciascun  anno di
riferimento,  sulle  erogazioni  spettanti alla provincia a qualunque
titolo.
   16.  A  far  data  dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo
alla  nomina  in  ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di
concorsi  per  titoli  ed  esami o per soli titoli operanti alla data
predetta,   ovvero   che   sara'  utilmente  incluso  in  graduatorie
conseguenti  a  concorsi  per  titoli ed esami o per soli titoli gia'
banditi  alla  medesima  data,  all'atto della nomina e' iscritto nei
ruoli di cui al comma 2".