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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  1-3-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Consiglio di amministrazione
1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione.
In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. (10)
((11))
6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d) Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 390) che la modifica al comma 5 del presente articolo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, (...) sono prorogati fino al 31 dicembre 2008."