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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 39-octies

Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati).
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette,
((per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette))
;
b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a:
a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);(67)(73)(78)
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).(67)(73) (78) (113)
((126))
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";
((la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025))
.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. (52)
10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette.

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purché le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011".
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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia della presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (60)

Il Decreto 18 marzo 2016 (in G.U. 01/04/2016, n. 76) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito in euro 170,54 il chilogrammo convenzionale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.
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AGGIORNAMENTO (67)

Il Decreto 13 giugno 2017 (in G.U. 19/06/2017, n. 140), ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura percentuale prevista dall'art. 39-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è pari al 10,5 per cento";
-(con l'art. 2, comma 1) che " L'importo di cui all'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito in euro 175,54 il chilogrammo convenzionale";
-(con l'art. 3, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è pari a euro 120 il chilogrammo";
-(con l'art. 4, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è pari a euro 30 il chilogrammo convenzionale";
-(con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 19 giugno 2017.
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AGGIORNAMENTO (73)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1074, lettera a)) che al comma 3, lettera a), le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »;
- (con l'art. 1, comma 1074, lettera b)) che al comma 5, alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 32 » e, alla lettera c), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;
- (con l'art. 1, comma 1074, lettera c)) che al comma 6 le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: «euro 180,14 ».
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AGGIORNAMENTO (78)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 659, lettera a)) che "alla lettera b), le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 ».
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AGGIORNAMENTO (113)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 122, lettera a)) che "al comma 5, lettera c), le parole: « euro 130 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 »".
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AGGIORNAMENTO (126)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 48, lettera a)) che "2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025 »".