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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal:  2-8-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

(Autorizzazioni di prodotti fitosanitari: rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifiche)
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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10.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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11.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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19.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 ))
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20. Allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile e degli altri organismi utili, il Ministro della sanità, su documentata richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, può disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; la Regione o la Provincia autonoma possono chiedere che propri esperti siano sentiti dalla Commissione.
21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.
22. Le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1:
a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attività diserbante;
b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali e di dimostrata necessità, di quelli autorizzati per lo scopo specifico.