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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146  e,  in  particolare,  gli
articoli 1, 2 e 31; 
   Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del  15  luglio  1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; 
   Tenuto conto della direttiva 93/71/CEE della  Commissione  del  27
luglio 1993, recante modifica alla direttiva 91/414/CEE; 
   Tenuto conto della direttiva 94/37/CE  della  Commissione  del  22
luglio 1994, recante modificazione alla direttiva 91/414/CEE; 
   Tenuto conto della direttiva 94/43/CE del Consiglio del 27  luglio
1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE; 
   Tenuto conto della direttiva 94/79/CE  della  Commissione  del  21
dicembre 1994, che modifica la direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,
relativa alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
   Sulla proposta dei Ministri del bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e della sanita', di concerto con  i  Ministri  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   del   lavoro   e   della   previdenza    sociale,
dell'ambiente, degli affari esteri,  di  grazia  e  giustizia  e  del
tesoro; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                       (Campo di applicazione) 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) l'autorizzazione, l'immissione in  commercio,  l'utilizzazione
ed il controllo dei prodotti fitosanitari presentati nella loro forma
commerciale; 
    b) l'immissione in  commercio  ed  il  controllo  delle  sostanze
attive destinate agli usi definiti nell'articolo 2, comma 1,  lettera
a); 
    c)  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  prodotti
fitosanitari  contenenti  o  costituiti  da  organismi  geneticamente
modificati, per i quali l'emissione  deliberata  nell'ambiente  abbia
formato oggetto del  provvedimento  formale  di  assenso  di  cui  al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni di cui: 
    a) al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
223, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187  e
84/291, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri    relative    alla    classificazione    all'imballaggio    e
all'etichettatura  dei  preparati  pericolosi  (antiparassitari),  ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"; 
    b) alla legge 29 maggio 1974, n. 256, recante "Classificazione  e
disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi" e successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio  del  23  luglio
1992, relativo alle esportazioni e alle importazioni  comunitarie  di
taluni prodotti chimici pericolosi. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - I testi degli articoli  1,  2  e  31  della  legge  22
          febbraio 1994, n. 146, sono i seguenti: 
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A. 
             2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza che siano introdotte nuove  norme  di  principio,  la
          scadenza del termine e' progata di sei mesi. 
             3. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          comunitarie  congiuntamente  ai  Ministri  con   competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e  del
          tesoro, se non proponenti. 
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi alla Camera  del  deputati  ed  al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
          termine i decreti sono adottati. 
             5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare   disposizioni
          integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4". 
             "Art. 2 (Criteri e  principi  direttivi  generali  della
          delega legislativa).  -  Salvi  gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi dettati negli  articoli  seguenti  ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati  ai
          seguenti principi e criteri generali: 
               a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative; 
               b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
          ordinario e speciale e delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge  9  marzo
          1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del 
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
               c) per evitare disarmonie con  le  discipline  vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse; 
               d) salva l'applicazione delle  norme  penali  vigenti,
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,  saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento milioni e dell'arresto fino a  tre  anni,  saranno
          previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi  in
          cui le infrazioni ledano o espongano a  pericolo  interessi
          generali  dell'ordinamento  interno  del  tipo  di   quelli
          tutelati dagli articoli 34 e 35  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689.  In  tali  casi  saranno  previste:  la  pena
          dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni  che
          espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;  la
          pena dell'arresto congiunta a quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.  La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che
          ledano o espongano a periodo interessi  diversi  da  quelli
          suindicati.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi   e   massimi
          previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate  nella
          loro entita'  tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta in astratto, di specifiche qualita' personali  del
          colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti  sopra  indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a quelle eventualmente gia' comminata dalle  leggi  vigenti
          per violazioni che siano omogenee e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime; 
               e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, in quanto non sia possibile  far  fronte  con  i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvedera' a norma degli articoli 5 e 21  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,  n.
          362; 
               f)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con   la
          disciplina  comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni   o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione delle direttive da attuare sia posto a  carico
          dei soggetti interessati; 
               g)  all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo  si  provvedera',  se  la   modificazione   non
          comporta ampliamento della materia regolata, apportando  le
          corrispondenti  modifiche   alla   legge   o   al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
               h) i decreti legislativi assicureranno  in  ogni  caso
          che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,  la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega". 
             "Art. 31 (Prodotti fitosanitari: criteri di  delega).  -
          1. L'attuazione della direttiva del  Consiglio  91/414/CEE,
          relativa   all'immissione   in   commercio   dei   prodotti
          fitosanitari,  sara'  informata  ai  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
               a) stabilire idonee garanzie  a  tutela  della  salute
          umana; 
               b)  prevedere  appositi   piani   nazionali   per   la
          valutazione e il controllo di eventuali effetti  di  natura
          sanitaria   o   ambientale   derivanti   dall'impiego   dei
          fitofarmaci; 
               c) istituire la fitofarmacopea ufficiale; 
               d) prevedere  la  riorganizzazione  della  Commissione
          consultiva di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al  fine  di
          dare attuazione ai programmi comunitari  di  valutazione  o
          revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci; 
               e) prevedere  che  le  spese  di  funzionamento  della
          Commissione di cui alla  lettere  d)  siano  a  carico  dei
          titolari della registrazione  di  fitofarmaci,  secondo  le
          tariffe e le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
          della sanita'; 
               f)  prevedere  che  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita' siano attuate le  disposizioni  tecniche  contenute
          negli allegati, nonche',  in  adempimento  di  disposizioni
          comunitarie, siano fissati  i  criteri  per  l'applicazione
          delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a
          scopo di ricerca e sviluppo di  prodotti  fitosanitari  non
          autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato
          delle informazioni fra gli Stati membri; 
               g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la
          Commissione di cui alla lettera  d),  con  proprio  decreto
          determini le  quantita'  massime  di  residui  di  sostanze
          attive dei fitofarmaci tollerate  negli  alimenti  e  nelle
          bevande,  tenendo  conto   degli   eventuali   orientamenti
          comunitari relativi alla presenza simultanea di residui  di
          piu' sostanze attive". 
             - La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 230 del 19 agosto 1991. 
             - La direttiva 93/71/CEE e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 221 del 21 agosto 1993. 
             - La direttiva 94/37/CE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 194 del 29 luglio 1994. 
             - La direttiva 94/43/CE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 227  del  1Π settembre
          1994. 
             - La direttiva 94/79/CE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L  354  del  31  dicembre
          1994. 
 
          Note all'art. 1: 
             - Il D.Lgs 3  marzo  1993,  n.  92,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del  3  aprile
          1993. 
             - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 23 giugno
          1988. 
             - La legge 29 maggio 1974, n. 256, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   serie
          generale - n. 178 del 9 luglio 1974. 
             - Il regolamento CEE  n.  2455/92  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L  251  del  29
          agosto 1992.