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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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  • orig.
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE
  • 9
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  • 13
  • 14
  • 15
  • orig.
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    ASSICURAZIONI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 22
  • 23
  • orig.
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    SANITÀ
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
  • 33
  • 34
  • orig.
  • 35
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • orig.
  • 40
  • 41
  • 42
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 43
  • 44
  • 45
  • orig.
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
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  • 56
  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 31

(Prodotti fitosanitari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;
e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità;
f) prevedere che con decreto del Ministro della sanità siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonché, in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;
g) prevedere che il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive.
Note all'art. 31:
- La dir. 91/414/CEE è pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991.
- Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, reca disposizioni in materia di presidi sanitari. L'art. 4 recita:
"Art. 4. - Presso il Ministero della sanità è costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che la presiede;
un funzionario tecnico della Direzione generale per la igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;
un funzionario tecnico della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;
un funzionario tecnico della Direzione generale per la igiene pubblica del Ministero della sanità;
un funzionario tecnico della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;
due funzionari tecnici medici particolarmente esperti nel campo della biologia e farmacologia dell'Istituto superiore di sanità;
due funzionari tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, particolarmente esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari;
un professore universitario dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facoltà di chimica e due professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia di cui uno esperto in igiene ed uno in farmacologia;
tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un professore universitario della facoltà di scienze agrarie designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
il direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;
il direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Fireze;
due direttori di osservatori per le malattie delle piante designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
due funzionari ed un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designati dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;
un funzionario medico ed un chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designati dal Ministero del lavoro;
un funzionario tecnico chimico del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze.
Per lo svolgimento dei lavori la commissione può organizzarsi in sottogruppi.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanità.
La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
La commissione può avvalersi dell'opera di esperti".
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nota all'art. 58.