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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2012)
Testo in vigore dal:  5-4-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 15


PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 marzo 2012, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2012, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV)".